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Associazione Pro Trevi:
STATUTO del 1965

 

 

STATUTO

della: "Associazione pro Trevi".

 

Art .1

E' costituita una Associazione denominata: "Associazione pro Trevi", con sede in Trevi.

 

L'Associazione è regolata dal presente statuto e,per l'Iscrizione ali Albo prevista dalla lettera b) dell'art.2 della legge 4 marzo 1958 n-174,dalle norme di cui al D.M.7 gennaio 1965 al successivo D. M.19 luglio 1965.

 

Art. 2

Gli scopi che l'Associazione si propone sono:

  1. riunire intorno a sé tutti coloro (Enti o privati) che hanno interesse allo sviluppo turistico della località;

  2. promuovere l'abbellimento, di piazze e giardini,la installazione di cartelli indicatori,  di intesa con le Autorità competenti;

  3. Difendere, mettere in valore e far conoscere le bellezze naturali artistiche e monumentali del luogo;

  4. promuovere il richiamo turistico,rendendo agli ospiti il soggiorno gradevole;

  5. incoraggiare ed appoggiare il miglioramento dei servizi di pubblica utilità e dell'attrezzatura ricettiva;

  6. promuovere ed organizzare festeggiamenti, fiere, gare, convegni, mostre, spettacoli, gite, escursioni e ogni altra manifestazione intesa ad attirare i turisti nella località;

  7. segnalare alle competenti Autorità esigenze in materia di servizi  pubblici,  tariffe, ecc., interessanti il turismo;

  8. gestire (salve le eventuali autorizzazioni di legge) servizi di informazioni turistiche, biglietteria, telefoni pubblici, ecc.

 

Art.3

L'Associazione non ha scopo di lucro;gli eventuali utili di gestione saranno destinati agli scopi istituzionali.

 

Art, 4

L'Associazione comunica all'E.P.T., all'inizio di ciascun anno, i programmi di attività, con la domistrazione dei mezzi di finanziamento. Al fine di ottenere contributi dall'E.P.T. o di altri Enti pubblici, l'Associazione é tenuta a depositare all'Ente Provinciale per il Turismo le documentazioni atte ad illustrare la destinazione delle somme richieste e, successivamente, a presentare il rendiconto della spesa.

 

Art. 5

Gli estratti dei verbali delle Assemblee dovranno essere inviati entro dieci giorni all'E.P.T. per notizia.

 

 Art .6

I proventi dell'Associazione sono:

 a) le quote dei soci;

 b) i proventi di. gestioni permanenti ed occasionali;

 c) gli eventuali contributi di Enti pubblici o privati;

 d) le eventuali oblazioni,lasciti,utili patrimoniali

 e) eventuali proventi per imposta di soggiorno.

 

 Art-7

I Soci si distinguono in

 - ordinari; benemeriti e sostenitori

Sono soci Benemeriti quelle persone od Enti che arrecano particolari benefici morali e materiali all'Associazione e che versano una quota annua non inferiore a £10, (lire Mlle); sono soci sostenitori coloro che si impegnano per tre anni a corrispondere una quota annua non inferiore a £20 (lire duemila ).

La quota sociale ordinaria é fissata dalla Assemblea di anno in anno.

 

Art. 8

La qualità di Socio si perde per dimissioni, per morosità, o per indegnità morale. Sulla esclusione per indegnità decide il consiglio a maggioranza di due terzi sentiti i Probiviri.

 

 Art.9

Il Consiglio, composto di 15(quindici)membri, è eletto dalla Assemblea e dura in carica due anni. Il Sindaco del Comune di Trevi e l'Assèssore prepbsto al Turismo ne sono membri di diritto. Il Presidente, il Segretario ed il Cassiere Contabile dell'Associazione sono nominati tra i componenti del Consiglio, dal Consiglio stesso, e possono essere rieletti alla scadenza del mandato.

 

 Art, 10

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

 

Art. 11

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria: è convocata per disposizione del Consiglio o per richiesta motivata di almeno un terzo dei Soci.

L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta l'anno, entro il mese di dicembre per stabilire i programmi di attività, per approvare il rendiconto dell'anno e, ogni due anni, per procedere alla nomina dei Consiglio, dei revisori dei conti e dei probiviri

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla conseguente destinazione delle eventuali attività patrimoniali, che dovranno essere devolute ad altra istituzione avente analoghe finalità o,in mancanza, al Comune con specifica destinazione.

 

 Art. 12

L'Assemblea è convocata con avviso, affisso, almeno otto giorni prima della data di canvocazione, nell'albo della sede ed in quello del Comune. L'avviso dovrà contenere l'ordine del giorno, l'ora  e il luogo della riunione.

 

Art.13

Per la validità dell'Assemblea è necessaria,in prima convocazione, la partecipazione di almeno la metà dei Soci. In seconda convocazione, che avrà luogo nel1o stesso qiorno, un'ora dopo l'ora fissata per la prima,1'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Ciascun Socio non può essere portatore di più di una delega. I provvedimenti riguardanti modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione devono essere presi a maggioranza assoluta.

 

Art-14

Il Consiglio è convocato a domicilio almeno tre giorni prima con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, l'ora e il luogo della riunione. La riunione del Consiglio è convocata dal Presidente ogni volta che questi lo ritenga opportuno, o quando almeno tre consiglieri re facciano richiesta.

 

Art.15

Per la validità delle adunanze consiliari è richiesta la presenza di almeno la metà dei Consiglieri in prima convocazione, e di cinque in seconda convocazione.

 

Art.16

Il Consiglio Direttivo provvede al regolare svolgimento di tutte le attività specifiche dell'Associazione e potrà ricorrere al concorso di Eenti e persone di particolare competenza per lo svo1giimento delle varie attività e per l'attuazione delle singole finalità. Per gli scopi suddetti il Consiglio porrà costituire commissioni esecutive a cui devolvere, di volta in volta, l'esame e l'esecuzione di determinate manifestazioni, precisando compiti, finalità e limiti.

 

Art. 17

Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. In caso di assenza o impedimento può delegare un Consigliere.

I revisori dei conti, in numero di tre, sono eletti ogni due anni dall'Assemblea annuale ordinaria anche al di fuori dell'ambito sociale, ed hanno il compito di esaminare periodicamente e in qualsiasi momento la contabilità sociale. Possono presenziare senza diritto di veto alle sedute del Consiglio; redigono la relazione sul conto consuntivo da presentarsi all'Assemblea. Sono rieleggibili alla scadenza del mandato.

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri eletti ogni due anni dall'Assemblea, estranei al Consiglio. Essi hanno il compito di controllare il rispetto delle norme statutarie e di assistere il Consiglio nei casi previsti dall'art.8. Sono rieleggibili alla scadenza del mandato.

 

 F.ti:  - Carlo Zenobi - Marianucci Paolo - Zappelli Fausto - Franco Spellani - Marcello Armellin - Checcarelli Carlo - Alberto Donati -

 

GIORGIO MORETTI Notaio

 

Registrato a Foligno il 19/1/1965 n. 106

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Aggiornamento: 27 aprile 2017.